Statuto in vigore dal 2 gennaio 2019
Decreto Rettorale 1680_18
1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.
2. Gli organi del Dipartimento esercitano le attribuzioni ad essi demandate dal presente Statuto, da disposizioni legislative e regolamentari.
3. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di governo del Dipartimento. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta in relazione ad ogni loro competenza. La Giunta coadiuva il Direttore ed è competente per tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio del Dipartimento, nonché per quelle da esso delegate nei casi e nei modi stabiliti dal Regolamento d’Ateneo dei Dipartimenti.
4. Il Consiglio di Dipartimento è composto:
a. da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti al Dipartimento;
b. da una rappresentanza del personale tecnico -amministrativo e da una rappresentanza dei lettori e collaboratori esperti linguistici assegnati al Dipartimento medesimo ciascuna nella misura complessiva del 15% di tali componenti, con arrotondamento all’unità superiore;
c. dal Responsabile amministrativo.
4-bis. Il Regolamento d’Ateneo dei Dipartimenti disciplina le modalità di partecipazione di una rappresentanza degli studenti e dei dottorandi. Può altresì prevedere una rappresentanza degli assegnisti di ricerca.
5. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo i casi in cui disposizioni di legge prevedano un quorum diverso. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.
6. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso, salvo i casi previsti per legge; è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Per l’elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. È eletto chi riporta il numero più alto di voti, fermo restando il requisito previsto dall’articolo 47, comma 3 per la validità della votazione. Le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale.
7. Il Direttore può designare, fra i membri del Consiglio, un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sosti tuisce nel caso di assenza o impedimento.
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1. Spettano al Consiglio di Dipartimento:
a. l'elaborazione e la presentazione al Consiglio di Amministrazione del piano di sviluppo del Dipartimento e della programmazione triennale del personale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 6, lettera b-bis), nonché delle indicazioni contenute nei piani di sviluppo dei corsi di studio;
b. la proposta di costituzione della Scuola;
c. la proposta, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, di istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, da trasmettere alla Scuola per il parere di cui all’articolo 31, comma 6, lettera a);
d. le delibere previste dai regolamenti di Ateneo, relativamente ai corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione e master;
e. la formulazione di proposte al Senato Accademico, in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo, anche su iniziativa dei Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale;
f. le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;
g. l’attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione dell’offerta formativa programmata;
h. la verifica del rispetto dei doveri di ufficio da parte dei professori e ricercatori e la valutazione del loro complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale;
i. l’approvazione, di concerto con il Consiglio della Scuola, del piano annuale delle attività didattiche, proposto dai Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Scuole di Ateneo;
j. le deliberazioni di cui al successivo articolo 53; k. ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. Le deliberazioni relative alle persone dei professori di ruolo, ivi comprese le procedure di chiamata, nonché quelle relative alle persone dei ricercatori a tempo indeterminato sono assunte dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. Professori di ruolo e ricercatori afferiscono al Dipartimento che ha effettuato la chiamata.
Matilde Ciani
Claudia Rorandelli
Giulia Angeloni
Federica Mannelli
Matteo Arcangeli
Sara Cioni
Chiara Di Fano
Eva Pichini
Alessio Rocchi
Ultimo aggiornamento
25.07.2024